Art. 28.
(Cooperazione decentrata).

      1. Le regioni, le province autonome, le province e i comuni, singolarmente, in consorzio tra loro, ovvero collegati con amministrazioni omologhe di altri Paesi membri dell'Unione europea possono promuovere e finanziare, su specifico capitolo del proprio bilancio, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge nonché dagli accordi e dalle relazioni internazionali stabiliti dallo Stato italiano, iniziative di cooperazione decentrata e di solidarietà internazionale per favorire l'interscambio con amministrazioni periferiche e con agenzie locali nei PVS. Tali iniziative sono inquadrate nei programmi predisposti dall'Agenzia per le attività di cooperazione e di solidarietà internazionali.
      2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere inserite in accordi quadro e coordinate dai soggetti proponenti, nel rispetto delle norme vigenti, anche a carattere locale, e degli ambiti territoriali; a tali soggetti spetta, inoltre, favorire e coordinare la partecipazione dei piccoli e medi organismi di natura economica e sociale presenti nei territori di competenza e nei settori coinvolti dalle attività di cooperazione decentrata, al fine di stabilire collegamenti operativi con analoghe realtà presenti nei Paesi beneficiari.
      3. Per il raggiungimento delle finalità delle iniziative di cooperazione internazionale decentrata i soggetti promotori e finanziatori di cui al comma 1 possono inviare in missione, con propria autonoma delibera, personale dipendente; qualora una organizzazione non governativa partecipi all'iniziativa di cooperazione decentrata, il suo personale può usufruire della qualifica di volontario internazionale, con i benefìci e con gli obblighi previsti dalla presente legge.
      4. Per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata le regioni, le province autonome, le province e i comuni possono accedere a contributi e a cofinanziamenti di carattere internazionale

 

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nonché ricevere contributi e donazioni di carattere privato; i contributi e le donazioni in denaro, ovvero in beni e in servizi, devoluti da persone fisiche o giuridiche alle amministrazioni locali per finalità di cooperazione decentrata, godono di esenzione fiscale e sono deducibili dall'imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società del soggetto interessato fino al 2 per cento dello stesso ammontare imponibile. Gli acquisti di beni e di servizi per tali iniziative non hanno carattere commerciale e sono esenti da imposte.
      5. Le province e i comuni sono autorizzati a destinare allo specifico capitolo del bilancio di previsione per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata fino allo 0,8 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti; le regioni possono istituire e alimentare tale capitolo di spesa tramite apposita legge regionale.
      6. L'Agenzia può cofinanziare le attività di cooperazione decentrata tra comunità locali italiane e comunità locali dei Paesi beneficiari comprese nell'ambito della programmazione triennale predisposta sulla base degli indirizzi stabiliti in sede governativa e parlamentare; in particolare, l'inserimento di iniziative di cooperazione decentrata nei programmi-Paese, per le finalità di cui al presente comma, può avvenire su autonoma decisione dell'Agenzia ovvero su richiesta di uno o più dei soggetti locali di cui al comma 1. In tale ultimo caso, i soggetti della cooperazione decentrata già attivi nel Paese beneficiario partecipano al tavolo di concertazione che ha la finalità di stabilire le strategie e di definire le iniziative meritevoli di essere inserite nella programmazione triennale.
      7. Le attività di cooperazione decentrata che rientrano nella programmazione triennale nonché gli interventi di emergenza, di riabilitazione, di formazione o di informazione e di educazione allo sviluppo in Italia possono essere cofinanziate in misura variabile fino a un massimo del 75 per cento del loro costo in base alla valutazione preventiva effettuata dall'Agenzia. Le iniziative di cooperazione
 

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decentrata che godono del cofinanziamento dell'Agenzia sono soggette al controllo e al monitoraggio della stessa Agenzia e i soggetti proponenti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare la rendicontazione dei costi complessivamente sostenuti.
      8. L'Agenzia, sulla base delle indicazioni eventualmente ricevute in sede governativa e parlamentare, stabilisce per ogni triennio di riferimento il valore percentuale massimo del Fondo unico per l'APS da destinare alle iniziative di cooperazione decentrata, individuando le tematiche prioritarie sulle quali devono essere sviluppate tali attività.